1. La nomina, la revoca, lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni impartite dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. 2. Il segretario comunale svolge i compiti previsti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelli eventualmente affidatigli dal sindaco. In particolare il sindaco può conferirgli e revocargli, ove lo ritenga, le funzioni di direttore generale. 3. Abrogato 4. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. Egli può delegare al vice segretario e ad altri funzionari comunali atti e funzioni che non siano da norme di legge o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuite alla sua esclusiva competenza. 5. Su invito, il segretario comunale, o suo delegato, partecipa alle riunioni delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo, con funzioni consultive. |