1. Il Consiglio nomina, oltre a quelle previste dagli art. 15 e 16, una Commissione permanente, denominata "Commissione di garanzia", che ha il compito di garantire la effettiva partecipazione delle minoranze all'attivitā amministrativa del Comune e di promuovere la verifica periodica da parte del Consiglio della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, con facoltā di acquisire dati e informazioni utili all'espletamento del mandato da parte dei Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza e all'esercizio del controllo sull'operato del Sindaco, della Giunta, degli uffici del Comune, degli enti da esso dipendenti e delle aziende da esso partecipate. 2. Il Sindaco, gli Assessori, i titolari degli uffici del Comune, di enti da esso dipendenti e di aziende da esso partecipate hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni richieste dalla Commissione di garanzia, salvo il vincolo del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. 3. La Commissione di garanzia č composta da un Consigliere per ogni gruppo consiliare ed č presieduta da un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi consiliari di minoranza, eletto con il voto espresso esclusivamente dai Commissari appartenenti a questi ultimi. 4. Per tutto quanto non previsto espressamente dallo Statuto si applica il regolamento di cui al precedente art. 15. |