Art. 96 - Termini per l'Elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione e dei Vice Presidenti. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi
Statuto Comune di Como
Titolo IV - Organizzazione del Comune Capo 1° - Decentramento Sezione 3a - Presidenza della Circoscrizione
Art. 96 - Termini per l'Elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione e dei Vice Presidenti
1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione e dei 2 Vice Presidenti, con le modalità stabilite all'articolo 95, deve avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
2. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1, il Sindaco provvede a comunicarlo immediatamente al Prefetto.