1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto di 16 Consiglieri nelle Circoscrizioni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di 10 Consiglieri nelle Circoscrizioni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ed ha la stessa corrispondente durata del Consiglio Comunale. 2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti o, in caso di surrogazione, non appena adot tata dal Consiglio di Circoscrizione la relativa deliberazione di convalida. 3. Per le dimissioni dei Consiglieri si applicano le norme di cui all'articolo 43. 4. Il Consiglio di Circoscrizione dura in carica sino all'atto della proclamazione dei nuovi eletti limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i soli atti indicati nel Regolamento per il Decentramento. |