Comuni Italiani Art. 9 - Rapporti tra Comune e Associazioni Private. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo 1° - Rapporti con la Comunità Locale
Art. 9 - Rapporti tra Comune e Associazioni Private
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e del volontariato, sia laiche, sia religiose, che operano nei settori economico, sociale, turistico e culturale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo, nonché le organizzazioni sindacali professionali e di categoria, assicurando ad esse la partecipazione attiva e garantendo l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.

2. Il Comune, al fine di consentire la consultazione delle associazioni e organizzazioni cittadine, istituisce con deliberazione del Consiglio Comunale una o più consulte permanenti nel campo ambientale, turistico e culturale, sportivo, economico e sociale, il cui ruolo è di integrare e arricchire le proposte degli organi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. A tali organismi possono partecipare anche cittadini dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti.

3. A tal fine è istituito presso la Segreteria Generale del Comune il Registro delle associazioni e organizzazioni operanti sul territorio comunale nei settori suddetti.

4. Il Consiglio Comunale con apposito regolamento determina le modalità di iscrizione, e cancellazione, al registro.

5. Le consulte possono esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte sulle materie di competenza, relativamente agli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi; possono accertare la rispondenza fra gli orientamenti programmatici e i risultati con seguiti.

6. Il regolamento determina la forme di organizzazione, la composizione e le modalità di esercizio delle funzioni su esposte.

7. Le consulte hanno facoltà di esprimere il proprio parere nella fase di definizione degli orientamenti generali che informano la redazione dei bi lanci e dei piani e programmi di settore.

8. Il Consiglio Comunale, sentita la consulta competente, determina i criteri e le modalità con cui può essere affidata la gestione dei servizi pubblici di base ad associazioni, organizzazioni del volontariato, anche organizzate in forma di società cooperativa, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente e aperta alla diretta partecipazione degli utenti.

 
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