1. Per l'elezione del Consiglio di Circoscrizione si adotta un sistema maggioritario con attribuzione alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero di Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. 2. Il Consiglio di Circoscrizione elegge nel proprio seno il Presidente. |