1. Il Sindaco puņ delegare a Consiglieri, ad Assessori e a Presidenti di Circoscrizione, limitatamente al territorio della Circoscrizione, funzioni che egli svolge quale Ufficiale di Governo, con atti che specificano puntualmente l'oggetto della delega, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti. 2. L'atto di delega č comunicato al Prefetto. 3. Il Sindaco puņ delegare ad impiegati funzioni di ufficiale di governo nei soli casi previsti dalla legge. 4. Le deleghe conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona. |