1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla legge. 2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di Consigliere e deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi. 3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. |