Art. 66 - Presentazione di Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi
Statuto Comune di Como
Titolo III - Organi del Comune Capo 1° - Il Consiglio Comunale Sezione 5a - Mozione di Sfiducia
Art. 66 - Presentazione di Mozioni di Sfiducia
Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia, votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.