Comuni Italiani Art. 66 - Presentazione di Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo III - Organi del Comune
Capo 1° - Il Consiglio Comunale
Sezione 5a - Mozione di Sfiducia
Art. 66 - Presentazione di Mozioni di Sfiducia
Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia, votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
 
Altri Articoli:
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Art. 65 - Controllo sull'Attivitą Svolta dai Rappresentanti del Comune in altri Enti
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