1. Delle sedute pubbliche del Consiglio, ove esistano strumenti di registrazione funzionanti, è redatto verbale integrale contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei presenti, degli assenti, degli intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, i nomi di quelli che hanno espresso voto contrario alla proposta e di quelli che si sono astenuti. 2. In mancanza degli strumenti di registrazione di cui sopra, il verbale deve contenere il sunto degli interventi ovvero la versione integrale di chi ne consegni il testo scritto, nonché le proposte e gli emendamenti scritti. 3. Il provvedimento deliberativo non contiene il processo verbale, a meno che ciò sia espressamente richiesto da qualcuno degli intervenuti che, in tal caso, dovrà produrre per iscritto o dettare le proprie dichiarazioni. 4. Il verbale è sottoscritto da colui o da coloro che hanno presieduto il Consiglio, e dal Segretario Generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione. |