1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze assolute o qualificate nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune, risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, purché non inferiori a 3, sino a coprire i posti previsti. 2. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, l'elezione avviene con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. 3. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età. 4. Le elezioni avvengono con le modalità stabilite dal regolamento, salve le eccezioni fissate dal regolamento stesso, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio separatamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare. |