1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo. 2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, per alzata e seduta, per separazione o per appello nominale. 3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. 4. Ogni votazione, ad eccezione di quelle per appello nominale, può avvenire mediante dispositivo tecnologico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo Statuto. 5. Gli Assessori non hanno diritto di voto. |