1. Il Consiglio si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno, il cui numero è fissato nel regolamento. 2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, e Commissioni Consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata. 3. Il numero complessivo dei Consiglieri di ciascun gruppo assegnati alle Commissioni Consiliari permanenti è proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. Nelle votazioni ogni membro della Commissione dispone di un voto. I Capigruppo hanno diritto di partecipare a ciascuna Commissione senza diritto di voto. Il regolamento definisce i criteri per la composizione delle singole Commissioni e le modalità per la costituzione delle Commissioni stesse e per l'espressione del voto. 4. Ciascuna Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente. |