1. Il regolamento disciplina le date di indizione, l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della Commissione Elettorale, nella quale deve essere presente al meno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio. 2. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 40% degli aventi diritto. |