1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo l'elemento di collegamento organico tra la comunità e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio. 2. La richiesta di consultazione popolare su un quesito, formulato in modo tale da consentire inequivocabilmente l'indicazione di scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia, può essere avanzata da: a) Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; b) maggioranza dei Consigli di Circoscrizione, con deliberazione di ciascun Consiglio assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; c) quota pari almeno al 6 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Como. 3. Le iniziative referendarie di cui ai commi 1 e 2 possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti: a) Statuto e relativi regolamenti; b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone; c) personale del Comune, delle Aziende Municipalizzate e delle istituzioni; d) bilanci, finanza, tributi, tariffe e contabilità; e) pareri richiesti da disposizioni di legge; f) interventi volti a tutelare interessi e diritti di cittadini appartenenti a minoranze etniche e religiose. 4. Sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide per legge la competenza con altri enti. |