1. Il Consiglio Comunale può sciogliere il Consiglio di Amministrazione dell'azienda solo se quest'ultimo non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o dell'ente locale, o non si attenga agli indirizzi del Consiglio Comunale. 2. Lo scioglimento avviene a seguito di mozione motivata presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali e approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati. 3. La mozione deve essere trasmessa dal Comune al Consiglio di Amministrazione dell'azienda perchè deduca entro il termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni il Consiglio Comunale delibera sulla mozione. 4. Ove la mozione sia accolta e non sia possibile procedere al contestuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, alla Giunta Comunale spetta assumere l'amministrazione dell'azienda stessa. 5. Entro 45 giorni dalla data di scioglimento, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 6. I Componenti del Consiglio di Amministrazione revocati secondo le modalità di cui ai precedenti commi non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune stesso, ovvero presso istituzioni, commissioni, organismi del Comune, per tutta la durata del Consiglio Comunale che li ha revocati. |