1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero pari di componenti effettivi non inferiore a 4 né superiore a 8, e di un numero di componenti supplenti non inferiore a 1 né superiore a 2, nominati dal Sindaco fuori dal Consiglio Comunale, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. 2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi. |