1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive nonchè l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del TUEL. 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale o parziale dello Statuto deve contestualmente contenere il nuovo testo proposto, oppure, nel caso di proposta di deliberazione di abrogazione parziale dello Statuto, l'indicazione delle norme regolatrici la materia. 3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo. |