1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitino di particolare autonomia gestionale, può costituire Istituzioni disciplinandone, con il relativo Regolamento, l'organizzazione e le attività, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario illustrativo dei costi dei servizi, delle forme di finanziamento e delle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. 2. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 45. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione. 3. Il Regolamento di cui al primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica gestionali. 4. Il Regolamento può prevedere che la gestione dell'Istituzione possa essere affidata ad una o più associazioni aventi finalità statutarie coerenti con quelle perseguite dall'Istituzione medesima. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione. |