Art. 65 - Cooperazione con altri Enti Locali. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo VI - I Servizi Pubblici
Art. 65 - Cooperazione con altri Enti Locali
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, puņ convenzionarsi con altri Enti Locali, per gestire determinati servizi in modo coordinato e reciprocamente utile. Le convenzioni debbono stabilire: - i fini da raggiungere; - l'organizzazione comune e l'integrazione delle rispettive strutture per la gestione dei servizi; - le forme delle decisioni da assumersi collettivamente; - la consultazione, i controlli ed i modi per esercitarli; - i poteri ed i doveri di ciascun contraente; - la durata, i modi e casi di scioglimento del rapporto convenzionale -l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.
2. Tali rapporti convenzionali possono anche essere intrattenuti con Enti Locali non appartenenti alla Provincia della Spezia e con Province diverse qualora si creino situazioni sociali ed economiche che rendano opportuno il coordinamento della prestazione dei servizi sui rispettivi territori.