1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono disciplinati dalla legge. 2. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta comunale e degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ove non sia stato nominato il Direttore generale. 3. Al Segretario generale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, ferme restando le competenze del Direttore generale. 4. L'attribuzione delle competenze al Direttore generale, se nominato, al Segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi deve essere attuata nel rispetto degli obiettivi, delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nonché delle qualifiche di ciascuno dei citati dirigenti. |