1. La Giunta comunale è nominata con atto del Sindaco ed è composta dallo stesso Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra il minimo e il massimo assegnato dalla legge alla classe del Comune. 2. Nell'atto di nomina il Sindaco precisa la coerenza tra detto numero e le linee programmatiche proposte e gli obiettivi da realizzare. 3. Al Consiglio comunale in sede di analisi e discussione delle linee programmatiche e prima della loro approvazione, viene data comunicazione della nomina degli assessori precedentemente effettuata dal Sindaco. 4. Alla variazione del numero degli assessori si provvede con le stesse modalità previste dal punto 2 del presente articolo impregiudicato il potere del Sindaco di revocare gli assessori. 5. La composizione della Giunta comunale deve assicurare la presenza di entrambi i sessi. 6. Gli assessori partecipano alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto e non concorrono a formare il numero legale per la validità delle sedute. 7. Uno degli assessori deve sempre essere designato come Vice Sindaco. 8. Gli assessori entrano in carica dalla data di accettazione della nomina. |