1 Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di competenza comunale, deliberati dal Consiglio comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma. 2. L'accordo di programma non può prevedere oneri non finanziati dalla deliberazione approvativa dell'opera, intervento o programma. 3. Nel caso in cui altre Autorità, per la realizzazione di opere di loro competenza, invitino il Comune all'accordo di programma, il Sindaco può aderirvi sottoponendo al Consiglio comunale l'approvazione di eventuali oneri finanziari. 4. Spetta al Sindaco nominare i rappresentanti del Comune per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo. 5. Nell'adempimento dei compiti di definizione dell'accordo di programma conferitogli dalla legge, il Sindaco riferisce alla Conferenza dei Capi gruppo, e almeno semestralmente al Consiglio comunale sullo svolgimento della trattativa. |