Comuni Italiani Art. 43 - Riunioni del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

Capo IV - Organi del Comune
Art. 43 - Riunioni del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale si riunisce su richiesta del Sindaco, del Presidente o su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri comunali, unitamente all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta, presso il domicilio eletto nel territorio del Comune, e nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.

3. Contestualmente alla convocazione sono depositate presso l'ufficio di Segreteria le proposte relative agli affari iscritti all'ordine del giorno a cura del Segretario generale.

4. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, al quale il Presidente del Consiglio comunale e gli stessi componenti del Consiglio comunale possono chiedere pareri sulle deliberazioni e sulle procedure.

5. La responsabilità del verbale delle sedute appartiene al Segretario generale, che li sottoscrive unitamente al Presidente.

6. La disciplina delle sedute consiliari viene stabilita dal Regolamento.

7. Il Regolamento prevede altresì modi e condizioni per la sostituzione del gettone di presenza dei consiglieri con una indennità di funzione.

 
Altri Articoli:
Art. 44 - Validità delle Sedute Consiliari e delle Deliberazioni
Art. 42 - Consulta per le Pari Opportunità
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