1. La partecipazione del consigliere consiste nel diritto di esprimere e far valere, secondo le regole espresse dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, le opinioni e le proposte atte a preordinare l'azione amministrativa diretta alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità che rappresenta. 2. Il Regolamento deve assicurare la partecipazione delle minoranze, attraverso la disciplina degli interventi e dei contributi al dibattito ed alle assunzioni delle decisioni. A tale principio dovrà improntarsi l'organizzazione dell'Ente, la disciplina delle nomine di competenza del Consiglio comunale, e di quelle del Sindaco, quella relativa al comportamento del Consiglio comunale e dei consiglieri, nella definizione degli indirizzi e nella funzione di controllo sull'attività del Comune, posta in essere dal Sindaco, e dai singoli assessori, per il tramite degli organi di gestione, delle aziende speciali, società partecipate ed altri organismi controllati, dipendenti o convenzionati, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale stesso. 3. La partecipazione delle minoranze è altresì garantita dalle disposizioni concernenti la presidenza delle Commissioni consiliari, quando e se nominate, di controllo e di garanzia. |