1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative come espressione della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della città per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto. 2. E' istituito il registro delle associazioni. La Giunta comunale tiene e regolamenta il registro stesso, giusta le norme stabilite dal presente Statuto. 3. Il Regolamento individua i requisiti minimi di carattere formale e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni del volontariato acquistano titolo per: a) accedere a strutture e servizi del Comune; b) essere consultate, nella forma indicata nell'apposito Regolamento, ogni volta che il Consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza; c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato per i settori di competenza. 4. Sulle bozze di regolamenti inerenti agli istituti di partecipazione e tutela, il Comune effettua una preventiva consultazione con le associazioni. |