1. Sono istituiti, su materie d'interesse della comunità locale, il Referendum e la Consultazione della popolazione secondo le modalità dell'apposito Regolamento. 2. Il referendum consiste nella chiamata alle urne delle persone di cui al comma 4, anche limitatamente ad una o più Circoscrizioni, per esprimere il loro voto sulle domande prescelte nell'ambito delle materie che possono formare oggetto del referendum stesso. 3. La consultazione consiste nella richiesta dell'espressione di un giudizio sulle domande prescelte nell'ambito delle materie possibili oggetto del referendum. Il Consiglio comunale stabilisce di volta in volta le modalità di effettuazione della consultazione. 4. Hanno diritto al voto, nel Referendum, gli elettori ed i residenti non elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 5. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del Referendum, nell'ambito delle proprie competenze e facoltà, si pronuncia con deliberazione sull'esito del voto, determinando tempi e modi del recepimento in atti amministrativi ovvero nei soli casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento, motivando le ragioni del mancato recepimento totale o parziale. 6. Gli Uffici comunali provvedono a predisporre i modelli per l'esercizio del referendum e della consultazione entro il quindicesimo giorno antecedente la data del referendum o della consultazione della popolazione. Le liste devono essere compilate distintamente per sesso, sottoscritte dal Segretario generale o da un suo delegato e dai componenti la Commissione elettorale comunale e devono recare il bollo dell'Ufficio comunale. 7. Non possono tenersi consultazioni o referendum in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali. |