1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli. 2. Può essere costituita una apposita Commissione per determinare l'esatta denominazione dei luoghi indicati al comma precedente. 3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale Commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate. |