1. Il Comune adotta intese con le Consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il miglior impiego nell'interesse della comunità locale. 2. Qualora le Consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti o per la scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5 aprile 1973 n. 14 "Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta". 3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e negoziale. 4. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita Commissione per l'accertamento dell'esistenza, della natura e della estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune. 5. La composizione, l'organizzazione, il funzionamento ed i compiti specifici di tale Commissione sono stabiliti dal regolamento. |