Comuni Italiani Art. 44 - Le Aziende Speciali del Comune. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo V - L'Attività Amministrativa
Capo I - Servizi Pubblici
Art. 44 - Le Aziende Speciali del Comune
1. L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, che può essere costituito per la gestione di servizi a prevalente connotazione economico-imprenditoriale, con particolare riferimento ai servizi di igiene ambientale, distribuzione acque ed energia, anche polifunzionali. Il Consiglio comunale può autorizzare che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché può autorizzare l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. La costituzione di aziende speciali è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione deve indicare il servizio o i servizi pubblici per la cui gestione l'azienda viene costituita. L'attribuzione all'azienda di nuovi servizi e lo scorporo dall'azienda di servizi da essa gestiti sono parimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio comunale delibera lo Statuto dell'azienda. Delibera, altresì, le modifiche dello stesso eventualmente su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda e sentito, comunque, il medesimo.

4. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti dell'azienda stessa.

5. Le aziende speciali adotteranno alla base delle loro iniziative imprenditoriali il principio del contenimento energetico e della diminuzione degli sprechi, operando per il raggiungimento di scelte energeticamente sostenibili, integrate, riconoscibili, convenienti e controllabili.

6. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione. Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'azienda, ne determina le finalità e gli indirizzi; emana le direttive necessarie al raggiungimento del pareggio del bilancio e degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare; ne approva gli atti fondamentali, come definiti nello Statuto dell'azienda; esercita su essa la vigilanza; ne verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura preventiva degli eventuali costi sociali.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Gli Organi delle Aziende Speciali
Art. 43 - La Concessione di Servizi Pubblici
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