Comuni Italiani Art. 42 - Servizi Pubblici. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo V - L'Attività Amministrativa
Capo I - Servizi Pubblici
Art. 42 - Servizi Pubblici
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici, che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività, finalizzati al conseguimento di obiettivi e scopi di rilevanza sociale e alla promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità.

2. Il Consiglio individua la forma di gestione dei servizi, mediante valutazione comparativa tra quelle previste dalle leggi finalizzata ad obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Annualmente deve essere presentata al Consiglio comunale una relazione contenente una verifica sulle forme di gestione e sulla situazione funzionale e tecnico finanziaria dei servizi.

4. La relazione al rendiconto della gestione del Comune indica, in una specifica e distinta sezione, il grado di attuazione degli indirizzi generali degli organismi gestionali dei servizi pubblici, esprimendo per ciascun organismo gestionale le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Alla relazione sono allegati, a scopo informativo, i bilanci consuntivi e/o le relazioni degli organismi gestionali.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - La Concessione di Servizi Pubblici
Art. 41 - Piano Generale dei Servizi
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