Comuni Italiani Art. 17 - Presidenza del Consiglio. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo II - Funzioni e Competenze degli Organi di Governo del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 17 - Presidenza del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati nella prima seduta del Consiglio comunale. Ove, nel corso della prima votazione, non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue il maggior numero di voti. In ogni caso di parità si intende prescelto il Consigliere che fra i due abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali.

2. Eletto il Presidente si procede successivamente a scrutinio segreto all'elezione dei due vice Presidenti. Ciascun Consigliere esprime un'unica preferenza; vengono eletti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso di parità si intende prescelto il Consigliere che abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il Presidente e i vice Presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e collegialmente decidono in merito alle attività del Consiglio comunale con le procedure fissate dal regolamento.

4. Il vice Presidente eletto a tale carica con il maggior numero di voti sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento; in assenza o impedimento di entrambi, le funzioni sono svolte dall'altro vice Presidente.

5. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Il Presidente ed i vice Presidenti non possono far parte delle Commissioni consiliari.

7. In caso di vacanza delle cariche di Presidente o vice Presidente, si svolge una elezione suppletiva della carica rimasta vacante nella prima seduta utile del Consiglio, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

8. Il Presidente ed i vice Presidenti possono essere revocati con mozione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Sindaco e Vice Sindaco
Art. 16 - Esercizio della Potestà Regolamentare
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