1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dal Capogruppo. 2. Il Bilancio del Comune prevede per l'attività dei Gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente. 3. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica. |