Comuni Italiani Art. 8 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Brignano-Frascata (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brignanesi

Statuto Comune di Brignano-Frascata

Titolo I
Art. 8 - Consiglieri Comunali
1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale o delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile al consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, le quali verranno date in consiglio comunale solamente per quelle attinenti questioni istituzionali di competenza di questo organo.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Gruppi Consiliari
Art. 7 - Convocazione del Consiglio Comunale
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