1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri. 2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando rincorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'esplicitamento del mandato. 3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. 4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale. 6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. 7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo. |