Comuni Italiani Art. 30 - Convenzioni. Statuto Comunale di Brignano-Frascata (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brignanesi

Statuto Comune di Brignano-Frascata

Titolo II - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Art. 30 - Convenzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti della pubblica amministrazione al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti pubblici partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Consorzi
Art. 29 - Società per Azioni o Responsabilità Limitata
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