Comuni Italiani Art. 28 - Aziende Speciali ed Istituzioni. Statuto Comunale di Brignano-Frascata (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brignanesi

Statuto Comune di Brignano-Frascata

Titolo II - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Art. 28 - Aziende Speciali ed Istituzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori dal territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e al migliore qualità dei servizi.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Società per Azioni o Responsabilità Limitata
Art. 27 - Servizi Pubblici Comunali
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