Comuni Italiani Art. 26 - Dipendenti Comunali. Statuto Comunale di Brignano-Frascata (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brignanesi

Statuto Comune di Brignano-Frascata

Titolo II - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Art. 26 - Dipendenti Comunali
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attivitā al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale č tenuto ad assolvere con professionalitā, correttezza e tempestivitā alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilitā, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalitā con le quali il Comune garantisce le pari opportunitā, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integritā psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertā e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalitā possedute.

5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Servizi Pubblici Comunali
Art. 25 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi
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