Comuni Italiani Art. 16 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Brignano-Frascata (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brignanesi

Statuto Comune di Brignano-Frascata

Titolo I
Art. 16 - Vicesindaco
1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L'incarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

 
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