Comuni Italiani Art. 45 - Procedimenti ad Istanza di Parte. Statuto Comunale di Altavilla Monferrato (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini altavillesi

Statuto Comune di Altavilla Monferrato

Titolo III - Istituti di Partecipazione dei Cittadini
Capo V - Procedimento Amministrativo
Art. 45 - Procedimenti ad Istanza di Parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza puņ chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il sindaco devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Procedimenti ad Impulso di Ufficio
Art. 44 - Diritto di Intervento nei Procedimenti
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