Comuni Italiani Art. 27 - Associazionismo. Statuto Comunale di Altavilla Monferrato (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini altavillesi

Statuto Comune di Altavilla Monferrato

Titolo III - Istituti di Partecipazione dei Cittadini
Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 27 - Associazionismo
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione č necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non č ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune puņ promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Diritti delle Associazioni
Art. 26 - Partecipazione Popolare
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