Comuni Italiani Art. 44 - Dirigenti. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo V - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 44 - Dirigenti
1. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli Organi di Governo dell'Ente e al Segretario Generale.

2. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico e loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.

3. I Dirigenti sono nominati dal Sindaco, a seguito di parere del Segretario Generale e del Comitato dei Dirigenti, costituito con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento.

4. Nei casi di insoddisfacente conduzione del Dirigente, l'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa contestazione degli addebiti al responsabile e valutazione delle deduzioni.

5. Il Nucleo di Valutazione interviene nella verifica delle prestazioni dei dirigenti ed è composto:
- da 3 membri nominati dal Sindaco tra esperti esterni all'Ente;
- da 1 membro proposto dai Dirigenti, scelto tra Dirigenti esterni;
- dal Direttore Generale ove nominato, o, in mancanza, dal Segretario Generale.

 
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