1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico, con il ruolo di garante dell'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate. 2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, da tenersi in sedute diverse entro il termine di sessanta giorni, la votazione è ripetuta nella prima seduta successiva e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L'elezione del Difensore Civico deve, comunque, aver luogo entro centoventi giorni dalla scadenza del Difensore in carica. 3. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilità per la stessa carica, che non siano stati candidati alle ultime elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, che non ricoprano cariche elettive in Enti Pubblici o incarichi di partito o sindacali, che siano in possesso di laurea e che abbiano un'esperienza professionale documentata di almeno cinque anni nel settore giuridico-economico o scolastico. 4. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale. |