1. La revisione o l'abrogazione totale o parziale dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con la stessa maggioranza stabilita dalla legge per la sua approvazione. L'avviso di convocazione è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio. 2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non accompagnata contestualmente dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. 3. Una proposta per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello statuto respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione. |