1. La gestione finanziaria è assicurata dalla giunta per esercizio di competenza per mezzo del bilancio annuale di previsione e contestualmente la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e per mezzo del piano esecutivo di gestione. 2. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sulla base della struttura tecnica stabilita dalla legge. 3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto in termini di competenza con l'osservanza dei principi generali dei bilanci pubblici, viene proposto dalla giunta ed approvato dal consiglio per l'anno successivo, a seguito dell'analisi delle esigenze finanziarie dei servizi e della quantificazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi programmati e con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità. |