Comuni Italiani Art. 76 - Elezione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo V - Partecipazione e Decentramento
Capo III - Difensore Civico
Art. 76 - Elezione del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza amministrativa.

2. Il regolamento prevede i casi d'incompatibilità. Il Difensore Civico non può comunque essere dipendente del Comune o di Enti ed Istituzioni dipendenti o controllati e non può avere incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici od organizzazioni sindacali.

3. La nomina compete al Consiglio Comunale, con la maggioranza non inferiore ai 2/3 dei Consiglieri assegnati, sulla base di una rosa di candidati espressi anche con il concorso attivo degli organismi di partecipazione popolare. Nell'eventualità in cui, dopo due votazioni consecutive, nessuno dei candidati risulti eletto si procederà a successive votazioni il cui quorum viene ridotto alla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 77 - Durata e Cessazione.
Art. 75 - Funzioni e Prerogative del Difensore Civico
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