1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione che concorrono con metodo democratico all'attività politico-amministrativa, economica e sociale dell'ente. 2. Le associazioni che operano nel territorio comunale vengono iscritte, a domanda, in un apposito registro articolato per attività, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal regolamento. 3. Il comune, con delibera del Consiglio Comunale, può istituire Consulte per singoli settori dell'azione amministrativa o per specifici problemi di rilevante interesse sociale. 4. Le Consulte svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività degli organi del Comune su questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico confronto tra componenti diverse della società civile e dell'amministrazione locale. Tale attività è svolta al fine di produrre materiali, informazioni ed opinioni che possano meglio orientare le decisioni e l'attività degli organi di governo e di indirizzo comunali. 5. Ciascuna Consulta è composta da: a) un delegato nominato da ogni associazione registrata che opera nel settore della Consulta medesima; b) gli assessori competenti nel settore; c) i componenti della Commissione consiliare competente sulle questioni oggetto di trattazione in seno alla Consulta; 6. Ciascuna Consulta elegge nel proprio ambito un Presidente prescelto tra i delegati delle associazioni presenti. Spetta al Presidente convocare la Consulta almeno due volte all'anno; coordinarne i lavori; rappresentarla presso gli organi comunali. 7. Il comune, nel limite delle proprie disponibilità, mette a disposizione delle associazioni e delle consulte, con apposita regolamentazione, strutture e risorse per il raggiungimento di fini di interesse generale. |