Comuni Italiani Art. 56 - Direttore Generale. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo III - Organizzazione e Personale
Art. 56 - Direttore Generale
1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, puņ nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore generale ha il compito precipuo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal sindaco, e di sovrintendere alla gestione del comune, perseguendo livelli di ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il direttore generale svolge il suo compito predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano esecutivo di gestione, della cui attuazione gli rispondono i dirigenti, ad eccezione del segretario generale.

4. L'incarico del direttore generale non puņ eccedere il mandato del sindaco e puņ essere revocato da quest'ultimo, previa deliberazione della giunta comunale.

5. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario generale.

 
Altri Articoli:
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Art. 55 - Conferenza dei Dirigenti
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