1. Il sindaco con proprio provvedimento può delegare ai singoli assessori l'esercizio di proprie funzioni amministrative, relativamente alle funzioni istruttorie dell'attività della giunta, e per singoli progetti o per settori organici di materie e la firma degli atti istruttori o di controllo relativa alle competenze assegnate che non spettino per legge, per statuto o per regolamento al segretario o ai dirigenti. 2. Il sindaco può modificare e revocare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 3. Dei suddetti provvedimenti relativi alle deleghe viene data comunicazione ai consiglieri comunali. 4. Il sindaco può delegare, nell'ambito delle disposizioni di legge, la sottoscrizione di determinati atti al segretario generale, al direttore generale ed ai dirigenti. 5. Il sindaco, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, può affidare compiti specifici a singoli consiglieri o a più consiglieri comunali, delimitandone funzioni e termini. |