1. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco, salvo i casi per i quali la legge o lo statuto richiedano una maggioranza speciale. 2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma precedente, nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco. 3. In seduta di seconda convocazione il consiglio non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo 24 e non intervenga alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati. 4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e dalla legge. |